In data odierna il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) delle Marche, in merito al ricorso presentato dalla Lega per l’Abolizione della Caccia (LAC) avverso il calendario venatorio delle Marche, si è pronunciato con il decreto in calce riportato che ha di fatto sospeso fino al 21 Ottobre p.v., data fissata per la trattazione di merito, il prelievo del Moriglione, della Pavoncella e del Combattente.
Sarà nostra premura tenervi informati in merito agli ulteriori sviluppi del giudizio in questione.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)
Il Presidente del T.A.R.
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 402 del 2020, proposto da Lega per L’Abolizione della Caccia (Lac), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Guidi, Marco Castagnola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Marche non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della deliberazione della Giunta regionale n. 1060 del 28.7.2020, avente ad oggetto “L.r. n. 7/95, art. 30 – Calendario venatorio regionale 2020/2021”
nonché per l’annullamento
di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Richiamato il decreto n. 296/20 del 29.9.2020, con il quale è stata richiesta alla Regione una relazione di chiarimenti sui fatti di causa, con allegata la relativa documentazione, da trasmettersi alla Segreteria del TAR entro le ore 13 del giorno 1.10.2020;
Vista la relazione con allegata la relativa documentazione trasmessa dall’ Amministrazione comunale in data 1.10.2020; Considerato preliminarmente che andrà approfondita nella fase collegiale la questione relativa alla regolarità del contraddittorio instaurato solamente nei confronti della Regione;
Rilevato che la domanda di sospensione ex art. 56 c.p.a. parrebbe avere un oggetto più limitato rispetto a quello della domanda impugnatoria e della connessa istanza cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a., in quanto limitata alla richiesta di immediata sospensione del calendario venatorio nella parte in cui autorizza la caccia alla pavoncella, al moriglione e al combattente;
Ritenuto in ogni caso che, in relazione alle altre parti del calendario venatorio contestate in ricorso, non sussiste l’urgenza di provvedere in via d’urgenza ex art. 56 c.p.a., venendo in rilievo o attività già compiute (preaperture ante il 1 ottobre) ovvero questioni che riguardano il protrarsi dell’ attività di caccia oltre la data del 31 gennaio nonché l’ addestramento cani (che si svolge anch’esso in data successiva al 31 gennaio), per le quali ben può pronunciarsi – a contraddittorio processuale integro – il Collegio ex art. 55 c.p.a. alla camera di consiglio del 21 ottobre 2020;
Ricordato che la funzione dei provvedimenti cautelari interinali di competenza del Presidente non è quella di anticipare gli effetti della tutela cautelare ordinaria, ma quella di prevenire, «in caso di estrema
gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla camera di consiglio», il maturarsi di pregiudizi irreversibili a fronte dei quali risulterebbe inutile la concessione di un ordinario provvedimento cautelare collegiale nella camera di consiglio a ciò destinata;
Preso atto dell’indirizzo espresso dal Consiglio di Stato secondo cui: a) “- nel bilanciamento tra i contrapposti interessi – in sede cautelare l’interesse pubblico generale alla conservazione delle specie animali selvatiche prevale su quello individuale o associativo ad esercitare la caccia” (Cons. St., Sez.3°, decr. 14 ottobre 2019, n. 5077); b) l’irreparabilità del danno sussiste quando “anche uno solo degli esemplari di specie ritenute non cacciabili fosse invece abbattuto, stante la evidente irreparabilità della uccisione di ogni essere vivente;” (Cons. St. Sez. 3° decr. 24 9.2020 n. 5650);
Ritenuto che sussistono pertanto i presupposti per accogliere l’istanza limitatamente al prelievo venatorio di pavoncella, moriglione e combattente;
P.Q.M.
Accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto sospende l’efficacia del provvedimento impugnato limitatamente alla parte che consente il prelievo venatorio di
moriglione, pavoncella e combattente.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 21 ottobre 2020.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona il giorno 2 ottobre 2020.
Il Presidente del T.
